Prefettura di Brescia
UFFICIO PATENTI

 

Articolo 186


Chiunque abbia un tasso di alcool nel sangue superiore al valore di 0,5 grammi per litro viene considerato "in stato di ebbrezza" alcoolica, ai sensi dell'art. 186, comma 6 del Codice della strada.

In base all'art. 186 bis comma 1, i conducenti di età inferiore a 21 anni, o comunque nei primi tre anni dal conseguimento della patente di cat. B, coloro che esercitano l'attività di trasporto di persone e di trasporto di cose con veicoli di peso superiore a 3,5 tonnellate, commettono una violazione se il tasso di alcool è superiore a zero (vedi art. 186 bis comma 2). Se questi soggetti circolano con un tasso di alcool superiore a 0,5 grammi per litro, sono previste sanzioni più severe rispetto agli altri conducenti.

Se il tasso di alcool è compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro, sulla violazione decide il Prefetto, mentre se è superiore si commette un reato, su cui deciderà il Tribunale. Anche in quest'ultimo caso, il trasgressore è soggetto alla sospensione della patente, in via cautelativa, da parte del Prefetto:

- per il comma 2 a (tasso alcolemico superiore a 0,5 e sino a 0,8 grammi per litro): da 3 a 6 mesi. Se il conducente ha provocato un incidente (comma 2 bis) la sanzione è raddoppiata (da 6 mesi a 1 anno), con fermo del veicolo per 180 giorni. Se il conducente è neopatentato o conducente professionale (art. 186 bis comma 1) le pene sono aumentate di un terzo, ai sensi dell'art. 186 bis comma 3. E' obbligatorio sottoporsi, entro 60 giorni, a visita medica presso la competente Commissione Medica Patenti di Guida. In caso di mancata visita, il Prefetto può disporre la sospensione cautelare della patente sino all'esito della visita (Art. 186 comma 8).

- per il comma 2 b (tasso alcolemico superiore a 0,8 e sino a 1,5 grammi per litro): da 6 mesi ad 1 anno. Se il conducente ha provocato un incidente (comma 2 bis) la sanzione è raddoppiata (1 anno ad 2 anni), con fermo del veicolo per 180 giorni. Se il conducente è neopatentato o conducente professionale (art. 186 bis comma 1) le pene sono aumentate da un terzo alla metà, ai sensi dell'art. 186 bis comma 3. E' obbligatorio sottoporsi, entro 60 giorni, a visita medica presso la competente Commissione Medica Patenti di Guida. In caso di mancata visita, il Prefetto può disporre la sospensione cautelare della patente sino all'esito della visita (Art. 186 comma 8).

- per il comma 2 c (tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro): da 1 anno ad 2 anni . Se il veicolo appartiene al conducente, viene confiscato, altrimenti la durata della sospensione della patente è raddoppiata (da 2 a 4 anni). Se il conducente è neopatentato o conducente professionale (art. 186 bis comma 1) le pene sono aumentate da un terzo alla metà, ai sensi dell'art. 186 bis comma 3. In caso di recidiva nel biennio, o se il conducente ha provocato un incidente (comma 2 bis), la patente è revocata. La patente non può essere restituita prima della visita medica da effettuarsi presso la competente Commissione Medica Patenti di Guida ( comma 9).

Se la violazione è commessa alla guida di un autobus o di un veicolo con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, o in caso di recidiva nel biennio la patente è sempre revocata.

- per il comma 7, se il conducente rifiuta di sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico, si applicano pene analoghe a quelle previste dal comma 2 c (vedi sopra). Il codice precisa che "La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione". Ai sensi del comma 8 Il Prefetto dispone che l'interessato si sottoponga a visita medica presso la competente Commissione Medica Patenti di Guida. In caso di mancata visita, il Prefetto può disporre la sospensione cautelare della patente sino all'esito della visita.

Nei casi dei commi 2b e 2c, trattandosi di ipotesi di reato, il Prefetto dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di due anni, ai sensi dell'art. 223, comma 2 del Codice della Strada.

Nel caso di revoca della patente, questa non può esssere rinnovata prima di tre anni dalla data dell'illecito (art. 219 comma 3 ter).

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