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UFFICIO PATENTI
Articolo 187 Chi si pone alla guida in stato di alterazione psico-fisica per aver assunto sostanze stupefacenti commette un reato, su cui deciderà il Tribunale, ed è soggetto alla sospensione della patente: per il comma 1 (guida in stato di alterazione psico-fisica conseguente all'uso sostanze stupefacenti): da 1 a 2 anni. Se il veicolo appartiene al conducente, viene confiscato, altrimenti la durata della sospensione della patente è raddoppiata (da 2 a 4 anni). Se il conducente è neopatentato o conducente professionale (art. 186 bis comma 1) le pene sono aumentate da un terzo alla metà. Se la violazione è commessa alla guida di un autobus o di un veicolo con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate o di un complesso di veicoli, o in caso di recidiva nel triennio, o se il trasgressore ha provocato un incidente stradale (comma 1 bis) , la patente è sempre revocata. per il comma 5 bis, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente sino all'esito degli accertamenti e per un massimo di 10 giorni, se esistono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. per il comma 6 il prefetto, verificata, dagli accertamenti medici, l'effettiva alterazione psico-fisica dovuta all'uso di sostanze stupefacenti, dispone la sospensione della patente sino all'esito della visita medica da effettuarsi presso la competente Commissione Medica Patenti di Guida. per il comma 8 , se il conducente rifiuta di sottoporsi ad accertamento sanitario, si applicano le sanzioni previste dall'art. 186 comma 7: la sospensione della patente va da 1 a 2 anni, con le possibili aggravanti previste dall'art. 186, comma 2 lettera c. E' obbligatorio sottoporsi, entro 60 giorni, a visita medica presso la Commissione Medica Patenti di Guida. In caso di mancata visita, il Prefetto può disporre la sospensione cautelare della patente sino all'esito della visita (Art. 186 comma 8). Nel caso di revoca della patente, questa non può esssere rinnovata prima di tre anni dalla data dell'illecito (art. 219 comma 3 ter). |