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UFFICIO PATENTI
Permesso di guida per fasce orarie
L'art. 218, 2° comma del Codice della Strada prevede che, entro cinque giorni dal ritiro, il conducente a cui è stata ritirata la patente, solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, può presentare istanza al prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie, e comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivata e documentata, per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (assistenza di familiari inabili) .
Il Ministero dell'Interno, con circolare n. 6535 in data 22.04.2011, ha precisato che il permesso non può essere concesso in caso di illecito penale (come, ad esempio, nel caso di tasso alcoolico superiore a 0,8 grammi per litro, o di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti).
Qualora l'istanza sia accolta, il periodo di sospensione previsto è aumentato di un numero di ore pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso. L’ordinanza, che eventualmente reca l’autorizzazione alla guida, determinando espressamente fasce orarie e numero di giorni, è notificata immediatamente all’interessato, che deve esibirla ai fini della guida nelle situazioni autorizzate.
Indicativamente, per ogni mese un cui si usufruisce di tre ore di permesso di guida al giorno dal lunedì al venerdì, il periodo di sospensione viene aumentato di 5 giorni. In pratica , ogni 12 ore di permesso usufruito comporta un giorno di sospensione in più.
Il modello per la richiesta di permesso orario si può scaricare cliccando su questo link.
NOTA: chi guida durante il periodo di sospensione della patente, al di fuori degli orari e dei giorni di autorizzazione alla guida, viene sanzionato con: a) pagamento di una somma da € 1842 a € 7369; b) revoca del documentodi guida; c) fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. In caso di ripetizione dell'illecito, confisca del veicolo. |