Prefettura di Brescia
UFFICIO PATENTI

 

COSA SUCCEDE DOPO IL RITIRO DEL DOCUMENTO DI GUIDA


La patente viene trasmessa, dal Comando che l'ha ritirata, al Prefetto del luogo dove è stato accertato l'illecito - ossia, se la patente è stata ritirata in Provincia di Milano, verrà trasmessa al Prefetto di Milano - entro cinque giorni dalla data del ritiro (art. 218, 2° c. del C.d.S.).

Poichè, normalmente, il documento ritirato impiega alcuni giorni ad arrivare in Prefettura, non risulta utile richiedere all'ufficio informazioni sulla propria patente immediatamente dopo il ritiro.

Quando la patente arriva alla Prefettura, il procedimento viene inserito nel sistema informatico e viene decisa, in base alle norme, la durata del periodo di sospensione. Da questo momento, e per una durata di tre mesi, è possibile ottenere informazioni, e vedere il provvedimento adottato, inserendo il numero della patente e la data della violazione nell'apposita pagina di questo sito.


SE LA PATENTE E' STATA REVOCATA, è possibile riottenerla a seguito di esami, dopo due anni dalla revoca.

SE E' STATA SOSPESA, trascorso il periodo di sospensione, il documento viene restituito dal Comando di Polizia Locale del Comune di residenza.

LE PATENTI RILASCIATE DA STATI ESTERI, se l'interessato è residente all'estero, vengono inviate al Consolato competente.

Se la patente è stata sospesa per guida sotto l'effetto dell'alcool, con tasso superiore a 1.5 (art. 186, 9° c. del C.d.S.) o di sostanze stupefacenti (art. 187, 6° c. del C.d.S.), o in caso di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti (art. 186, 7° c. del C.d.S.), prima di poter riavere la patente è necessario sottoporsi a visita medica di controllo presso una delle Commissioni Mediche Locali Patenti di Guida, istituite in ogni Provincia.

La visita medica è comunque obbligatoria anche in caso di tasso alcoolemico inferiore a 1,5 g/l (art. 186, 8° c. del C.d.S.) .
Per la Commissioni Medica Locale di Brescia, è possibile ottenere informazioni dal sito dell'ASL di Brescia.

 

Nei casi di illeciti non penali è possibile richiedere un permesso orario di guida (art. 218, 2° c. del C.d.S.), non superiore a tre ore al giorno, per raggiungere il posto di lavoro o per assistenza a familiari inabili.

Per ulteriori informazioni si prega di fare riferimento a questa pagina.

 

RICORSI:

 

Contro il provvedimento di sospensione della patente è possibile proporre ricorso:

1): AL GIUDICE DI PACE del luogo dove è stato accertato l'illecito, entro trenta giorni dalla data della notifica:
- PER VIOLAZIONE ALLE NORME DI COMPORTAMENTO (art. 218 del C.d.S.)
- A SEGUITO DI SENTENZA DEL GIUDICE PENALE (art. 224 del C.d.S.)

 

2): AL MINISTERO DEI TRASPORTI, entro venti giorni dalla data di notifica:
- PER LESIONI PERSONALI  COLPOSE A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE (art.223 del C.d.S)