Prefettura di Brescia
UFFICIO PATENTI

 

DOV'E' LA MIA PATENTE?


La patente, entro cinque giorni dal ritiro, deve essere trasmessa alla Prefettura del luogo in cui l’illecito è stato commesso (art. 218 del C.d.S.).

Il Prefetto, entro quindici giorni, emana un decreto in cui si stabilisce la durata della sospensione della patente. Se l'illecito è di carattere penale, il provvedimento del Prefetto è provvisorio, in attesa della sentenza definitiva del Tribunale.

La patente è quindi inviata al Comando Polizia Locale del luogo di residenza dell’interessato, che la restituirà dopo che è trascorso il periodo di sospensione. Se il documento di guida è stato rilasciato da uno Stato estero, ed il titolare è residente all'estero, verrà invece trasmessa al Consolato competente.

Queste procedure sono effettuate, di norma, a mezzo posta raccomandata e, pertanto, richiedono necessariamente un certo tempo.

Se il verbale che ti è stato contestato è già stato registrato nel sistema informatico della Prefettura, scrivendo il numero della tua patente e la data della violazione contestata nelle apposite caselle e cliccando sul tasto "Invio" potrai vedere direttamente il decreto che stabilisce, secondo quanto previsto dalla legge, per quanto tempo la tua patente dovrà rimanere sospesa.

 

Data della violazione
Numero della patente

 

Contro il decreto di sospensione della patente può essere proposto ricorso.

In determinati casi, può essere richiesto un permesso orario di guida, valevole per il periodo di sospensione.

Per sapere come, consulta la pagina sulla procedura amministrativa, oppure leggi le indicazioni riportate nello stesso decreto del Prefetto.